Spesso non si conosce che dopo aver svolto dei lavori occasionali, se sussistono le condizioni richieste dalla legge, è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate l’importo trattenuto dal committente e versato pari al 20% del corrispettivo pagato dal committente. Vediamo come.
Quest’anno hai svolto esclusivamente attività lavorativa occasionale dietro pagamento con ritenuta d’acconto? Sai che è possibile recuperare l’importo trattenuto del 20% di ciascuna prestazione svolta con la dichiarazione dei redditi? Il presupposto è che tu non abbia svolto altri lavori oltre alle prestazioni occasionali.
Di seguito ti spieghiamo come puoi fare, basterà compilare la sezione di “richiesta rimborso crediti” della dichiarazione.
- Tramite dichiarazione dei redditi con il tuo commercialista. Entro maggio o giugno (ricordati di verificare sempre le scadenze sul sito dell’Agenzia delle Entrate) si deve presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello Unico. La dichiarazione dei redditi può essere fatta da un commercialista, da un CAF, patronato o altro consulente abilitato e ti basterà presentare a questi la certificazione dei compensi indicante la ritenuta d’acconto trattenuta.
- Tramite istanza di rimborso. Dovrai redigere un’istanza di rimborso, su carta semplice, ove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, che contenga l’indicazione dell’importo richiesto (20% del corrispettivo che ti è stato pagato con la modalità della ritenuta d’acconto per il lavoro svolto), i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso e i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta (Quietanza di pagamento con ritenuta d’acconto). Ricordati di inserire anche il tuo numero di conto corrente sul quale vuoi che ti venga rimborsato l’importo. Per eventuali comunicazioni tra te e l’Agenzia delle Entrate è utile indicare nell’istanza anche il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC. Potrai inviare l’istanza tramite PEC, e-mail o posta ordinaria, i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure presentandoti allo sportello dell’Agenzia delle Entrate della tua provincia, con l’istanza di rimborso e l’eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità.
Termini di decadenza, superati i quali l’istanza di rimborso non può più essere fatta. Devi presentare l’istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data in cui è stato effettuato ogni singolo versamento (nel caso di più versamenti: acconti, saldo rateizzato, ritenute mensili), ossia dalla data della quietanza di pagamento che ti ha rilasciato il committente e indicante la percentuale di ritenuta d’acconto.
Alla domanda di rimborso presentata possono seguire due risultati:
- Se la domanda è accolta, il rimborso sarà erogato mediante bonifico su conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza di rimborso.
- Se la domanda è respinta ti sarà notificato un provvedimento di diniego avverso il quale potrai presentare ricorso. Ricordati che nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non ti comunichi l’esito della richiesta entro 90 giorni, significa che la richiesta è stata rifiutata e potrai opporti presentando un ricorso.